Articolo 1281 del Codice civile

Art. 1281.

(Leggi speciali).

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze12

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