Articolo 2051 del Codice civile
Art. 2051.
(Danno cagionato da cosa in custodia).
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
(Danno cagionato da cosa in custodia).
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.