Articolo 2051 del Codice civile

Art. 2051.

(Danno cagionato da cosa in custodia).

Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze+500

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi