Articolo 1099 del Codice civile

Art. 1099.

(Sostituzione di acqua viva).

Il proprietario del fondo soggetto alla servitu' degli scoli o degli avanzi d'acqua puo' sempre liberarsi da tale servitu' mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantita' e' determinata dall'autorita' giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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