Articolo 1948 del Codice civile
Art. 1948.
(Obbligazione del fideiussore del fideiussore).
Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.
(Obbligazione del fideiussore del fideiussore).
Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.
1. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-04-18, n. 202400733Provvedimento:Leggi di più...- annullabilità dei provvedimenti amministrativi·
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