Articolo 1948 del Codice civile

Art. 1948.

(Obbligazione del fideiussore del fideiussore).

Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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