Articolo 322 del Codice civile

Art. 322.

Inosservanza delle disposizioni precedenti.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale))o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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