Articolo 316 del Codice civile

Art. 316.

((Esercizio della potesta' dei genitori.))((Il figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta' maggiore o alla emancipazione.

La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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