Articolo 2268 del Codice civile
Art. 2268.
(Escussione preventiva del patrimonio sociale).
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali puo' domandare, anche se la societa' e' in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
(Escussione preventiva del patrimonio sociale).
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali puo' domandare, anche se la societa' e' in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
2. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-05-29, n. 202300215Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 2268 cod. civ.·
- art. 28 del Reg. Ue 908/2014·
- art. 91 del DLGS 159/2011·
- cancellazione dal registro delle imprese·
- informazione interdittiva antimafia·
- legittimazione processuale·
- recupero contributi erogati·
- ricorso amministrativo·
- scioglimento società·
- successori universali