Articolo 2268 del Codice civile

Art. 2268.

(Escussione preventiva del patrimonio sociale).

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali puo' domandare, anche se la societa' e' in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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