Articolo 1247 del Codice civile
Art. 1247.
(Compensazione opposta da terzi garanti).
Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
(Compensazione opposta da terzi garanti).
Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2021-04-07, n. 202100103Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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