Articolo 1247 del Codice civile

Art. 1247.

(Compensazione opposta da terzi garanti).

Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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