Articolo 641 del Codice civile
Art. 641.
(Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia).
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non e' certo che non si puo' piu' verificare, e' dato all'eredita' un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
(Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia).
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non e' certo che non si puo' piu' verificare, e' dato all'eredita' un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Sentenze • 1
1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-09-15, n. 202100657Provvedimento:Leggi di più...- Art. 112, c. 2, lett. c), cod. proc. amm.·
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