Articolo 409 del Codice civile

Art. 409.

(( (Effetti dell'amministrazione di sostegno). ))((Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.))
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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