Articolo 2875 del Codice civile

Art. 2875.

(Eccesso nel valore dei beni).

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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