Articolo 1175 del Codice civile

Art. 1175.

(Comportamento secondo correttezza).

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((...))
Entrata in vigore il 21 ottobre 1947

Sentenze+500

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi