Articolo 2805 del Codice civile

Art. 2805.

(Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno).

Il debitore del credito dato in pegno puo' opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non puo' opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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