Articolo 2934 del Codice civile

Art. 2934.

(Estinzione dei diritti).

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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