Articolo 498 del Codice civile
Art. 498.
(Liquidazione dell'eredita' in caso di opposizione).
Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non puo' eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' nell'interesse di tutti i creditori e legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito e' spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali e' noto il domicilio o la residenza ed e' pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
(Liquidazione dell'eredita' in caso di opposizione).
Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non puo' eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' nell'interesse di tutti i creditori e legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito e' spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali e' noto il domicilio o la residenza ed e' pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.