Articolo 2048 del Codice civile

Art. 2048.

(Responsabilita' dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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