Articolo 2236 del Codice civile
Art. 2236.
(Responsabilita' del prestatore d'opera).
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
(Responsabilita' del prestatore d'opera).
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
5. CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400658Provvedimento:Leggi di più...- annullamento informativa prefettizia·
- art. 10 d.P.R. 252/98·
- art. 10 legge 575/65·
- art. 2043 c.c.·
- art. 2236 c.c.·
- art. 30 c.p.a.·
- colpa amministrativa·
- compensazione delle spese di lite·
- danno non patrimoniale·
- danno patrimoniale·
- discrezionalità amministrativa·
- giurisdizione amministrativa·
- nesso di causalità·
- proporzionalità tra colpa e complessità dell'attività·
- responsabilità amministrativa