Articolo 2610 del Codice civile
Art. 2610.
(Trasferimento dell'azienda).
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.
(Trasferimento dell'azienda).
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-10-27, n. 202000182Provvedimento:Leggi di più...- art. 122 legge provinciale n. 1/2008·
- carenza di potere·
- casa per vacanze·
- concessione edilizia·
- destinazione d'uso originaria·
- documentazione fotografica·
- eccesso di potere·
- legge provinciale n. 16/2005·
- normativa urbanistica·
- ricostruzione di edifici danneggiati·
- rispetto delle caratteristiche tipologiche·
- silenzio assenso·
- traslazione del sedime·
- vincoli paesaggistici
2. TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2017-01-05, n. 201700023Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento di aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- attestazione SOA·
- certificazione di qualità consortile·
- certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008·
- consorzi stabili·
- contratto di avvalimento·
- determinatezza dell'oggetto del contratto·
- idonea polizza assicurativa·
- interpretazione clausole contrattuali·
- requisiti di qualità aziendale·
- responsabilità solidale·
- subingresso nel consorzio·
- trasferimento di azienda