Articolo 2884 del Codice civile
Art. 2884.
(Cancellazione ordinata con sentenza).
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.
(Cancellazione ordinata con sentenza).
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.
2. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-03-08, n. 202400179Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
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