Articolo 2884 del Codice civile

Art. 2884.

(Cancellazione ordinata con sentenza).

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze31

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