Articolo 2195 del Codice civile
Art. 2195.
(Imprenditori soggetti a registrazione).
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
(Imprenditori soggetti a registrazione).
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.