Articolo 137 del Codice civile

Art. 137.

(Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni).

E' punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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