Articolo 137 del Codice civile
Art. 137.
(Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni).
E' punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
(Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni).
E' punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-03-27, n. 202400737Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del silenzio-rigetto·
- art. 115 d.lgs. 163/2006·
- correttezza e buona fede nel contratto·
- discrezionalità amministrativa·
- equilibrio economico del contratto·
- giurisdizione amministrativa·
- interessi moratori·
- onere della prova·
- proroga contrattuale·
- revisione dei prezzi nei contratti pubblici
4. TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-12-10, n. 202101838Provvedimento:Leggi di più...- art. 115 d.lgs. 163/2006·
- art. 2948 c.c.·
- art. 31 c.p.a.·
- art. 34 c.p.a.·
- contratti di appalto·
- interesse legittimo·
- legittimazione processuale·
- obbligo di provvedere·
- prescrizione quinquennale·
- revisione periodica dei prezzi·
- silenzio inadempimento