Articolo 324 del Codice civile

Art. 324.

Usufrutto legale.

I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale))hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio ((, fino alla maggiore eta' o all'emancipazione))

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale))o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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