Articolo 1497 del Codice civile
Art. 1497.
(Mancanza di qualita').
Quando la cosa venduta non ha le qualita' promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il difetto di qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e' soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
(Mancanza di qualita').
Quando la cosa venduta non ha le qualita' promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il difetto di qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e' soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
2. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-09-27, n. 202302119Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
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