Articolo 1090 del Codice civile

Art. 1090.

(Manutenzione del canale).

Nella servitu' di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente puo' domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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