Articolo 1933 del Codice civile

Art. 1933.

(Mancanza di azione).

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non puo' ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e' ammessa in ogni caso se il perdente e' un incapace.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze46

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