Articolo 1550 del Codice civile

Art. 1550.

(Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli).

I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.

Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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