Articolo 1580 del Codice civile

Art. 1580.

(Cose pericolose per la salute).

Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore puo' ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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