Articolo 30 del Codice civile
Art. 30.
(Liquidazione).
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
(Liquidazione).
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
4. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-12-13, n. 202201947Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti associazione·
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