Articolo 1303 del Codice civile

Art. 1303.

(Confusione).

Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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