Articolo 1235 del Codice civile
Art. 1235.
(Novazione soggettiva).
Quando un nuovo debitore e' sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
(Novazione soggettiva).
Quando un nuovo debitore e' sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.