Articolo 1235 del Codice civile
Art. 1235.
(Novazione soggettiva).
Quando un nuovo debitore e' sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
(Novazione soggettiva).
Quando un nuovo debitore e' sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
2. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-11-17, n. 202303403Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 21-septies L. 241/1990·
- art. 823 c.c.·
- autotutela esecutiva·
- beni demaniali·
- compensazione delle spese processuali·
- difetto di attribuzione·
- diritti di credito·
- diritti reali·
- esecuzione coattiva dei crediti·
- tutela possessoria
5. CGARS, sez. I, sentenza 2019-06-13, n. 201900539Provvedimento:Leggi di più...- accertamenti e controlli comunitari·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- autotutela amministrativa·
- carenza di istruttoria·
- compensazione delle spese processuali·
- giudicato penale e tributario·
- giurisdizione amministrativa·
- indubita percezione di contributi comunitari·
- legittimazione ad agire·
- regolamenti CE 2220/1996, 103/2004 e 2111/2003·
- requisiti soggettivi per i benefici comunitari·
- sospensione erogazioni ai sensi art. 33 d.lgs. 228/2001·
- status di imprenditore agricolo·
- violazione art. 7 e 10 l. n. 241/1990