Articolo 2601 del Codice civile

Art. 2601.

(Azione delle associazioni professionali).

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale puo' essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze3


  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-11-18, n. 201305451
    Provvedimento:
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    • annullamento di delibera·
    • art. 100 c.p.c.·
    • art. 108 e 109 C.p.a.·
    • art. 21 l. n. 1034/1971·
    • art. 3, 24, 97, 101, 111, 113, 117 Cost.·
    • art. 6 CEDU·
    • concorso pubblico·
    • conferimento di incarichi dirigenziali·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • improcedibilità del ricorso·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse collettivo·
    • legittimazione ad agire·
    • legittimità costituzionale·
    • motivazione della sentenza·
    • opposizione di terzo·
    • principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
    • regolamento di amministrazione·
    • sospensione dell'esecutività della sentenza·
    • violazione art. 24 regolamento di amministrazione·
    • violazione art. 52 d.lgs. n. 165/2001·
    • violazione art. 71 d.lgs. n. 300/1999

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-02-02, n. 201000469
    Provvedimento:
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    • art. 8 del D.Lgs. 231/2002·
    • diritto dell'Unione Europea·
    • giurisdizione amministrativa·
    • inibitoria delle clausole contrattuali inique·
    • invalidità delle clausole contrattuali·
    • legittimazione ad agire·
    • principio di autoresponsabilità della pubblica amministrazione·
    • rappresentanza processuale dello Stato·
    • tutela degli interessi collettivi·
    • usucapione
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