Articolo 2601 del Codice civile

Art. 2601.

(Azione delle associazioni professionali).

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale puo' essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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