Articolo 526 del Codice civile

Art. 526.

(Impugnazione per violenza o dolo).

La rinunzia all'eredita' si puo' impugnare solo se e' l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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