Articolo 2605 del Codice civile
Art. 2605.
(Controllo sull'attivita' dei singoli consorziati).
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
(Controllo sull'attivita' dei singoli consorziati).
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.