Articolo 2605 del Codice civile

Art. 2605.

(Controllo sull'attivita' dei singoli consorziati).

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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