Articolo 1677 del Codice civile
Art. 1677.
(Prestazione continuativa o periodica di servizi).
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.
(Prestazione continuativa o periodica di servizi).
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.