Articolo 1677 del Codice civile

Art. 1677.

(Prestazione continuativa o periodica di servizi).

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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