Articolo 1306 del Codice civile
Art. 1306.
(Sentenza).
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.
(Sentenza).
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.
2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-12-10, n. 202201305Provvedimento:Leggi di più...- annullamento cartella di pagamento·
- art. 8-ter L. n. 33/09·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto di difesa·
- giudicato·
- notifica degli atti amministrativi·
- nullità degli atti amministrativi·
- prelievo supplementare·
- prescrizione·
- principio di terzietà del giudice