Articolo 1306 del Codice civile
Art. 1306.
(Sentenza).
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.
(Sentenza).
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.
5. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202300483Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 1310 c.c.·
- art. 25 del DPR 602/1973·
- art. 2945 c.c.·
- art. 2953 c.c.·
- art. 3 del Reg. CE 2988/95·
- art. 8-ter del DL 5/2009·
- cartella di pagamento·
- compensazione con aiuti PAC·
- decadenza·
- diritto dell'Unione Europea·
- disapplicazione di sentenze amministrative·
- disapplicazione norme interne·
- giudicato·
- giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
- interessi moratori·
- notifica PEC·
- prelievo supplementare quote latte·
- prescrizione·
- prescrizione del debito·
- principio di effettività e leale cooperazione·
- rateizzazione·
- regime europeo delle quote latte·
- sospensione prescrizione·
- tutela del bilancio dell'Unione Europea