Articolo 1232 del Codice civile
Art. 1232.
(Privilegi, pegno e ipoteche).
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
(Privilegi, pegno e ipoteche).
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.