Articolo 2055 del Codice civile

Art. 2055.

(Responsabilita' solidale).

Se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita' della rispettiva colpa e dall'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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