Articolo 2003 del Codice civile
Art. 2003.
(Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore).
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.
Il possessore del titolo al portatore e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
(Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore).
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.
Il possessore del titolo al portatore e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202216356Provvedimento:Leggi di più...- art. 263 c.p.p.·
- art. 2697 c.c.·
- art. 2935 c.c.·
- art. 63 c.p.a.·
- art. 64 c.p.a.·
- diritto amministrativo·
- giurisdizione del tribunale amministrativo regionale·
- onere della prova·
- prescrizione del diritto al rimborso·
- sequestro dei titoli di stato·
- titolarità dei titoli di stato
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-29, n. 202404813Provvedimento:Leggi di più...- art. 2697 c.c.·
- art. 2935 c.c.·
- interruzione della prescrizione·
- legittimità del possesso·
- maggior danno·
- onere della prova·
- ordinanza di dissequestro·
- prescrizione dei titoli di Stato·
- rimborso titoli di credito·
- sequestro penale dei titoli
5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2011-01-14, n. 201100278Provvedimento:Leggi di più...- art. 2003 Cod. Civ.·
- buona fede del percipiente·
- eccesso di potere·
- legge n. 100 del 1987·
- legge n. 642 del 1961·
- legittimità del recupero somme indebitamente percepite·
- motivazione del recupero somme·
- recupero somme·
- sospensione provvedimenti amministrativi·
- trattamento economico per servizio all'estero·
- violazione di principi di diritto