Articolo 2265 del Codice civile
Art. 2265.
(Patto leonino).
E' nullo il patto con il quale uno o piu' soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
(Patto leonino).
E' nullo il patto con il quale uno o piu' soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.