Articolo 39 del Codice civile

Art. 39.

(Comitati).

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e' stabilito nelle leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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