Articolo 1859 del Codice civile

Art. 1859.

(Sconto di cambiali).

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze15

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