Articolo 1087 del Codice civile

Art. 1087.

(Acque sorgenti o sfuggite).

Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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