Articolo 2031 del Codice civile
Art. 2031.
(Obblighi dell'interessato).
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
(Obblighi dell'interessato).
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-02, n. 202401110Provvedimento:Leggi di più...- art. 2028 c.c.·
- art. 242 d.lgs. 152/2006·
- art. 243 d.lgs. 152/2006·
- art. 245 d.lgs. 152/2006·
- art. 250 d.lgs. 152/2006·
- art. 251 d.lgs. 152/2006·
- art. 253 d.lgs. 152/2006·
- bonifica dei siti inquinati·
- gestione di affari altrui·
- misure di messa in sicurezza·
- onere della prova·
- principio "chi inquina paga"·
- principio di precauzione·
- principio di proporzionalità·
- responsabilità ambientale·
- successori nell'obbligo di bonifica·
- trasferimento della proprietà del sito inquinato