Articolo 2959 del Codice civile
Art. 2959.
(Ammissioni di colui che oppone la prescrizione).
L'eccezione e' rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non e' stata estinta.
(Ammissioni di colui che oppone la prescrizione).
L'eccezione e' rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non e' stata estinta.