Articolo 1407 del Codice civile

Art. 1407.

(Forma).

Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione e' efficace nei suoi confronti dal momento in cui le e' stata notificata o in cui essa l'ha accettata.

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale e' inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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