Articolo 1092 del Codice civile

Art. 1092.

(Deficienza dell'acqua).

La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.

Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso piu' recente, e tra utenti in parita' di condizione dall'ultimo utente.

Tuttavia l'autorita' giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, puo' modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantita' di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua e' destinata.

Il concedente dell'acqua e' tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennita' in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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